IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 224 del 1993 proposto da Addario Francesco Paolo, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Bagnoli, domiciliatario in Bari presso il suo studio; contro la regione Puglia, in persona del Presidente protempore, nonche' l'unita' sanitaria locale BA/5, in persona dell'amministratore straordinario protempore, per l'annullamento previa sospensiva: 1) della delibera n. 6903 del 20 novembre 1992 con cui la giunta della regione Puglia ha annullato la delibera giuntale n. 8516 del 9 ottobre 1984 avente ad oggetto "Ruoli nominativi regionale del personale delle UU.SS.LL. - Applicazione dell'art. 64, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979 e ridefinizione indirizzi interpretativi connessi all'inquadramento del personale ospedaliero; 2) del provvedimento della U.S.L. BA/5 n. 1862 del 4 dicembre 1992, recante il nuovo inquadramento del ricorrente; 3) di tutti gli atti connessi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BA/5; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 14 dicembre 1994, relatore il cons. Lydia Spiezia, udito l'avv.to Pasquale Medina in dichiarata sostituzione dell'avv.to Alberto Bagnoli per il ricorrente. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Nel 1992 con delibera n. 6903 del 20 novembre la giunta della regione Puglia, al fine di definire la complessa vicenda amministrativa cui aveva dato luogo l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali di una parte del personale gia' in servizio presso gli enti pubblici regolati dalla legge n. 70 del 1975 (comunemente indicato come "parastato"), statui di annullare di ufficio la delibera n. 8516 del 9 ottobre 1984, unitamente ad altri atti connessi tra cui le schede dal n. 47 al 52 allegate alla delibera n. 1718 del 4 marzo 1985, con la quale all'epoca erano stati individuati alcuni criteri interpretativi per l'inquadramento del personale nei ruoli nominativi regionali. Illustrava la Regione che, condividendo il parere negativo espresso all'epoca dal Consiglio di Stato (parere n. 991, Sez. 1a, 12 luglio 1985) sulla legittimita' della delibera n. 8516/1984, che avrebbe consentito inquadramenti piu' favorevoli di quelli spettanti in stretta applicazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 761/79, poteva procedere, nella situazione attuale all'annullamento della medesima poiche' la clausola di salvezza degli inquadramenti nei ruoli nominativi regionali, prevista dall'art. 116 del d.P.R. 18 maggio 1987 n. 270, doveva ritenersi "non piu' vigente o comunque operativo, atteso che il termine di validita' temporale originariamente fissato al 31 dicembre 1987 e successivamente prorogato al 31 dicembre 1990 (dall'art. 28, comma secondo della legge 31 maggio 1990 n. 128) non era stato ulteriormente prorogato dalla successiva legislazione (in effetti la legge 26 febbraio 1991 n. 58 ha soppresso, in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1990 n. 415, l'art. 2 che prorogava al 31 dicembre 1991 i termini di cui all'art. 28 della legge n. 128/1990)". Inoltre contestualmente, si stabiliva di iscrivere nei ruoli nominativi regionali il personale interessato con le modalita' previste dall'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e si sollecitavano gli amministratori straordinari delle Unita' Sanitarie Locali ad adottare i conseguenziali atti compreso il recupero di somme eventualmente gia' corrisposte in corrispondenza dei piu' favorevoli inquadramenti derivanti dall'applicazione della citata delibera n. 8516/1984. Provvedendo ad attuare la delibera regionale illustrata, la U.S.L. BA/5 con provvedimento dell'amministratore n. 1862 del 4 dicembre 1992, ha annullato il miglior inquadramento attribuito al ricorrente nel decimo livello, come direttore amministrativo ricollocandolo nella qualifica funzionale in precedenza ricoperta e cioe' collaboratore coordinatore di livello VIII-bis, disponendo, altresi', il recupero della maggiore retribuzione al medesimo corrisposta. Avverso la delibera regionale presupposta n. 6903/1992 e il corrispondente provvedimento di attuazione adottato dalla unita' sanitaria ha proposto il ricorso all'esame il ricorrente deducendone l'illegittimita' per i seguenti vizi: 1. - Violazione di legge con riguardo al d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 art. 116 ed alla legge 31 maggio 1990 n. 128, art. 28, violazione dei principi in tema di autotutela della Pubblica Amministrazione, nonche' eccesso di potere. A) L'amministrazione non avrebbe tenuto conto della intangibilita' degli inquadramenti, stabiliti nei ruoli nominativi regionali, approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987, disposta dalla richiamata legislazione "fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo". Quindi, non essendo intervenuti gli annunciati provvedimenti governativi, anche se il termine del 31 dicembre 1990 si era gia' esaurito, gli inquadramenti in questione continuerebbero a beneficiare della misura di salvaguardia. Nessuna indicazione contraria si potrebbe, comunque, trarre dalla circostanza che nella legge di proroga di alcuni termini legislativi dell'anno 1991, la numero 58, uno slittamento della detta salvaguardia al 31 dicembre 1991, gia' previsto nel testo del decreto legge non fosse piu' stato riportato nel testo della legge di conversione. B) Senza adeguata motivazione la Regione avrebbe modificato la posizione in precedenza assunta circa la vexata quaestio adottando la delibera n. 4124/90 in cui prevedeva atto degli effetti del citato art. 28 legge n. 128/90; posizione confermata dal fatto che aveva, altresi', proposto ricorso avverso l'atto negativo di controllo, adottato circa la detta delibera, che fu sospesa con ordinanza cautelare n. 1989 emessa dal T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, in data 20 dicembre 1990. C) D'altra parte il T.A.R. Puglia con sentenza n. 312/1992 resa in precedente giudizio, tra l'altro, su precedente annullamento di ufficio da parte della Regione della controversa delibera giuntale n. 8516/1984, avrebbe suffragato questa tesi interpretativa della parte ricorrente. D) Non si riscontrerebbe l'interesse pubblico attuale e concreto alla eliminazione degli inquadramenti contestati, con la conseguenza che mancherebbe uno dei requisiti necessari perche' la Regione esercitasse l'autotutela. 2) Eccesso di potere e violazione di legge. In relazione alle illegittimita' dedotte avverso la delibera regionale impugnata risulterebbe, altresi', viziato anche il connesso nuovo inquadramento, adottato nei confronti del ricorrente dalla unita' sanitaria locale in quanto inficiato da illegittimita' derivata oppure privo di presupposto legittimante. Con ordinanza cautelare n. 232/1993 questo T.A.R. Puglia ha disposto la sospensione degli atti limitatamente al disposto recupero della maggiore retribuzione percepita.