IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  224  del  1993
 proposto   da   Addario   Francesco  Paolo,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.to Alberto Bagnoli, domiciliatario in  Bari  presso  il  suo
 studio;   contro   la  regione  Puglia,  in  persona  del  Presidente
 protempore,  nonche'  l'unita'  sanitaria  locale  BA/5,  in  persona
 dell'amministratore   straordinario  protempore,  per  l'annullamento
 previa sospensiva:
      1) della delibera n. 6903 del 20 novembre 1992 con cui la giunta
 della regione Puglia ha annullato la delibera giuntale n. 8516 del  9
 ottobre  1984  avente  ad  oggetto  "Ruoli  nominativi  regionale del
 personale delle UU.SS.LL. - Applicazione dell'art. 64,  primo  comma,
 del  d.P.R.  n.  761/1979  e  ridefinizione  indirizzi interpretativi
 connessi all'inquadramento del personale ospedaliero;
      2) del provvedimento della U.S.L. BA/5 n. 1862  del  4  dicembre
 1992, recante il nuovo inquadramento del ricorrente;
      3) di tutti gli atti connessi.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BA/5;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  14  dicembre 1994, relatore il cons.
 Lydia  Spiezia,  udito  l'avv.to  Pasquale   Medina   in   dichiarata
 sostituzione dell'avv.to Alberto Bagnoli per il ricorrente.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                            FATTO E DIRITTO
    Nel  1992  con  delibera  n.  6903 del 20 novembre la giunta della
 regione  Puglia,  al  fine   di   definire   la   complessa   vicenda
 amministrativa   cui  aveva  dato  luogo  l'inquadramento  nei  ruoli
 nominativi regionali di una parte  del  personale  gia'  in  servizio
 presso  gli  enti  pubblici  regolati  dalla  legge  n.  70  del 1975
 (comunemente indicato  come  "parastato"),  statui  di  annullare  di
 ufficio  la  delibera n. 8516 del 9 ottobre 1984, unitamente ad altri
 atti connessi tra cui le  schede  dal  n.  47  al  52  allegate  alla
 delibera n. 1718 del 4 marzo 1985, con la quale all'epoca erano stati
 individuati  alcuni  criteri  interpretativi  per l'inquadramento del
 personale nei ruoli nominativi regionali.
    Illustrava  la  Regione  che,  condividendo  il  parere   negativo
 espresso all'epoca dal Consiglio di Stato (parere n. 991, Sez. 1a, 12
 luglio  1985)  sulla  legittimita'  della  delibera n. 8516/1984, che
 avrebbe consentito inquadramenti piu' favorevoli di quelli  spettanti
 in  stretta  applicazione  dell'art.  64 del d.P.R. n. 761/79, poteva
 procedere, nella situazione attuale all'annullamento  della  medesima
 poiche'  la  clausola  di  salvezza  degli  inquadramenti  nei  ruoli
 nominativi regionali, prevista dall'art. 116  del  d.P.R.  18  maggio
 1987 n. 270, doveva ritenersi "non piu' vigente o comunque operativo,
 atteso  che il termine di validita' temporale originariamente fissato
 al 31 dicembre 1987 e successivamente prorogato al 31  dicembre  1990
 (dall'art.  28,  comma secondo della legge 31 maggio 1990 n. 128) non
 era stato ulteriormente prorogato dalla successiva  legislazione  (in
 effetti  la  legge  26  febbraio  1991 n. 58 ha soppresso, in sede di
 conversione del decreto-legge 29 dicembre 1990 n. 415, l'art.  2  che
 prorogava  al  31  dicembre  1991  i termini di cui all'art. 28 della
 legge n. 128/1990)".
    Inoltre contestualmente,  si  stabiliva  di  iscrivere  nei  ruoli
 nominativi  regionali  il  personale  interessato  con  le  modalita'
 previste dall'art. 64 del  d.P.R.  20  dicembre  1979  n.  761  e  si
 sollecitavano  gli amministratori straordinari delle Unita' Sanitarie
 Locali ad adottare i conseguenziali  atti  compreso  il  recupero  di
 somme  eventualmente  gia'  corrisposte  in  corrispondenza  dei piu'
 favorevoli inquadramenti  derivanti  dall'applicazione  della  citata
 delibera n. 8516/1984.
    Provvedendo ad attuare la delibera regionale illustrata, la U.S.L.
 BA/5  con  provvedimento  dell'amministratore  n. 1862 del 4 dicembre
 1992, ha annullato il miglior inquadramento attribuito al  ricorrente
 nel  decimo  livello,  come  direttore  amministrativo ricollocandolo
 nella  qualifica  funzionale  in   precedenza   ricoperta   e   cioe'
 collaboratore coordinatore di livello VIII-bis, disponendo, altresi',
 il recupero della maggiore retribuzione al medesimo corrisposta.
    Avverso  la  delibera  regionale  presupposta  n.  6903/1992  e il
 corrispondente provvedimento  di  attuazione  adottato  dalla  unita'
 sanitaria  ha proposto il ricorso all'esame il ricorrente deducendone
 l'illegittimita' per i seguenti vizi:
    1. - Violazione di legge con riguardo al d.P.R. 20 maggio 1987  n.
 270 art. 116 ed alla legge 31 maggio 1990 n. 128, art. 28, violazione
 dei  principi  in  tema di autotutela della Pubblica Amministrazione,
 nonche' eccesso di potere.
     A)    L'amministrazione    non   avrebbe   tenuto   conto   della
 intangibilita' degli inquadramenti, stabiliti  nei  ruoli  nominativi
 regionali, approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987,
 disposta  dalla  richiamata  legislazione "fino al 31 dicembre 1990 e
 comunque fino alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  del
 Governo".    Quindi,   non   essendo   intervenuti   gli   annunciati
 provvedimenti governativi, anche se il termine del 31  dicembre  1990
 si  era gia' esaurito, gli inquadramenti in questione continuerebbero
 a beneficiare della misura di salvaguardia.
    Nessuna indicazione contraria si potrebbe, comunque, trarre  dalla
 circostanza  che nella legge di proroga di alcuni termini legislativi
 dell'anno  1991,  la  numero  58,   uno   slittamento   della   detta
 salvaguardia al 31 dicembre 1991, gia' previsto nel testo del decreto
 legge  non  fosse  piu'  stato  riportato  nel  testo  della legge di
 conversione.
     B) Senza adeguata motivazione la Regione  avrebbe  modificato  la
 posizione in precedenza assunta circa la vexata quaestio adottando la
 delibera  n.  4124/90  in cui prevedeva atto degli effetti del citato
 art. 28 legge n. 128/90; posizione confermata dal  fatto  che  aveva,
 altresi',  proposto  ricorso  avverso  l'atto  negativo di controllo,
 adottato circa la  detta  delibera,  che  fu  sospesa  con  ordinanza
 cautelare  n.  1989  emessa dal T.A.R. Puglia, Sez. Lecce, in data 20
 dicembre 1990.
     C) D'altra parte il T.A.R. Puglia con sentenza n.  312/1992  resa
 in  precedente  giudizio,  tra l'altro, su precedente annullamento di
 ufficio da parte della Regione della controversa delibera giuntale n.
 8516/1984, avrebbe suffragato questa tesi interpretativa della  parte
 ricorrente.
     D)  Non si riscontrerebbe l'interesse pubblico attuale e concreto
 alla eliminazione degli inquadramenti contestati, con la  conseguenza
 che  mancherebbe  uno  dei  requisiti  necessari  perche'  la Regione
 esercitasse l'autotutela.
    2) Eccesso di potere e violazione di legge.
    In relazione  alle  illegittimita'  dedotte  avverso  la  delibera
 regionale impugnata risulterebbe, altresi', viziato anche il connesso
 nuovo  inquadramento,  adottato  nei  confronti  del ricorrente dalla
 unita'  sanitaria  locale  in  quanto  inficiato  da   illegittimita'
 derivata oppure privo di presupposto legittimante.
    Con  ordinanza  cautelare  n.  232/1993  questo  T.A.R.  Puglia ha
 disposto la sospensione degli atti limitatamente al disposto recupero
 della maggiore retribuzione percepita.